Le prestazioni destinate a sostituire, completare o ampliare forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite possono essere aggiudicate all’offerente originario per incarico diretto se cambiare offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali. I motivi possono risiedere tra l’altro nel fatto che i materiali, le prestazioni di servizio, gli impianti e le prestazioni (p. es. programmi informatici, software) non sono facilmente intercambiabili.
Attenzione: gli appalti successivi presuppongono una commessa di base conforme al diritto in materia di appalti pubblici. Se il valore della commessa per un appalto successivo raggiunge il valore soglia per una procedura di pubblico concorso o selettiva, anche per la commessa di base deve essere stata svolta una procedura di pubblico concorso o selettiva. A prescindere da casi eccezionali comprovati e motivati con valide argomentazioni, il valore di una commessa successiva, rispettivamente quello cumulativo di tutte le commesse successive, non deve mai superare il valore di una commessa di base aggiudicata secondo la corretta procedura conformemente al diritto in materia di appalti pubblici.